Nuova ordinanza regionale: “Denuncia per chi rifiuta le cure”

Nuova ordinanza regionale: “Denuncia per chi rifiuta le cure”

Il Presidente Luca Zaia ha emanato l’Ordinanza n.64, del 6 luglio 2020, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”, pubblicata sul Bur n.99, la cui validità, prevista inizialmente fino al 31 luglio, è stata prorogata per effetto dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 81  fino al 15 ottobre.

Si tratta di un provvedimento dovuto alla necessità di far fronte al crescere dei contagi riscontrato negli ultimi giorni, molti dei quali causati da comportamenti scorretti (nel testo si dice che “in Veneto e fuori regione si sono verificati casi di contagi dovuti oggettivamente e inequivocabilmente al mancato rispetto dell’obbligo di isolamento previsto dalle norme in materia“) e che contemporaneamente persegue l’obiettivo di “mantenere elevata la resilienza dei servizi territoriali, continuare a rafforzare la consapevolezza e la compliance della popolazione, realizzare la ricerca attiva ed accertamento diagnostico di potenziali casi, l’isolamento dei casi confermati, la quarantena dei loro contatti stretti. Queste azioni sono fondamentali per controllare la trasmissione ed eventualmente identificare rapidamente e fronteggiare recrudescenze epidemiche”.

I punti principali dell’Ordinanza (che è possibile consultare su BUR cliccando qui, oppure scaricare cliccando qui) riguardano:

  • OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO nei casi:
    • di contatto a rischio con soggetto risultato positivo al tampone
    • di ingresso o rientro in Veneto da Paesi diversi da quelli specificati in apposito allegato all’Ordinanza
    • di compresenza di sintomi da infezione respiratoria e temperatura superiore a 37.5°C
  • EFFETTUAZIONE DEL TAMPONE A CHI RIENTRA DALL’ESTERO PER NECESSITÀ LAVORATIVE
    In generale chiunque arrivi o ritorni in Veneto dopo un viaggio in Paesi diversi da quelli specificati in apposito allegato all’Ordinanza, dovranno sottoporsi ad un primo tampone appena arrivati e ad un secondo (se il primo risulta negativo) che verrà effettuato dopo circa 7 giorni. La prestazione sanitaria è gratuita.

    • NB: il datore di lavoro dovrà prendere contatto con l’ULSS e riammettere il lavoratore in via temporanea solo a condizione che il primo tampone risulti negativo;
    • NB: per le badanti è fortemente raccomandato il tampone.
  • CHI RIFIUTA IL RICOVERO deve essere segnalato all’Autorità Giudiziaria, contestando l’art. 452 del Codice Penale e parte la denuncia d’ufficio.
  • per quanto riguarda le SANZIONI:
    • Chi viola l’isolamento ed è negativo verrà multato di €1.000;
    • Chi viola l’isolamento ed è positivo, oltre alla multa, rischia anche una sanzione penale;
    • Nel caso in cui il datore di lavoro non segnali all’ULSS, e non richieda il tampone per il lavoratore in arrivo dall’estero da uno dei Paesi per i quali è necessaria questa operazione, è prevista una sanzione di 1.000€ per ogni lavoratore.

NB: nei casi in cui vi siano difficoltà a far rispettare l’isolamento fiduciario, le ULSS avranno anche la possibilità di far decorrere l’isolamento in strutture extra ospedaliere.

NB: come precisato nel comunicato stampa della Giunta regionale che è possibile vedere cliccando qui, la sanzione penale (carcere) non è frutto di una scelta operata dalla Regione, che peraltro non ha competenza in materia, ma è presente nell’ordinanza come opportuno richiamo alla normativa già in essere (“A tal fine si sottolinea che la Regione ha ritenuto di dover richiamare il fatto che la violazione dei suddetti obblighi di isolamento è punita con sanzione penale nel caso sub a) ai sensi dell’art. 2, comma 3, d.l. 33/20 e che le altre violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Inoltre, l’effettiva trasmissione del contagio ad opera di soggetti che non si sottopongono ad isolamento obbligatorio, secondo le disposizioni statali e regionali, può integrare una fattispecie di reato ai sensi, tra l’altro, dell’art. 452 c.p., come risulta anche dall’art. 4 del d.l. 19/20.”).


Questi riferimenti e molto altro materiale utile si possono trovare anche nei Documenti all’interno della sezione Emergenza Coronavirus, al seguente link https://www.alessandromontagnoli.it/documenti/emergenza-coronavirus/

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